Ven. Set 20th, 2024

Con la pubblicazione dei comizi elettorali anche la pagina istituzionale Facebook dell’amministrazione non potrà più concedere spazi agli shooting e ai book fotografici di sindaco assessori e affini. Ma anche la concessione del logo, dei patrocini e gli eventi saranno regolamentati.

Aspettavamo la pubblicazione dei comizi elettorali per la prossima tornata dell’8 e 9 giugno, con una certa trepidazione. Da qualche giorno, dal 10 aprile per essere precisi, basta guardare sulla pagina istituzionale Facebook per vedere 3 o 4 violazione della disciplina sulla par condicio .
La comunicazione istituzionale in periodo elettorale è disciplinata dall’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”). Tale norma prevede che, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le Amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni. Tutto ciò è finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’Amministrazione e dei suoi organi titolari.

La norma è a presidio del principio costituzionale di imparzialità della pubblica Amministrazione al fine di evitare che nel periodo elettorale le forze politiche di maggioranza possano beneficiare delle opportunità connesse alla titolarità di cariche di governo, sfruttando occasioni di comunicazione non soggette a vincoli regolamentari quali forme surrettizie di propaganda politica.

L’organizzazione di eventi nei periodi di divieto previsto dall’art. 9 della legge n. 28/2000 è consentita quando non viene associata a forme di pubblicizzazione dell’evento poste in essere dalla pubblica Amministrazione, ovvero quando la comunicazione dell’evento è caratterizzata da indispensabilità e impersonalità. Es. Consegna di targhe a cittadini distintisi per merito a margine di una seduta del Consiglio comunale – Delibera n. 477/20/CONS.

“A margine di una seduta consiliare”.

Le attività di propaganda elettorale dei singoli titolari di cariche pubbliche, specie se candidati, sono consentite al di fuori dell’esercizio delle funzioni istituzionali.

Sebbene l’applicazione del divieto di comunicazione istituzionale riguardi le iniziative poste in essere da una “pubblica Amministrazione” ovvero dagli organi rappresentativi degli Enti e non dai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, in alcuni casi l’Autorità ha ritenuto imputabile ad un Ente pubblico l’attività di comunicazione veicolata attraverso profili social privati di cui sono titolari soggetti istituzionali. Es. profilo Facebook del Sindaco riconducibile all’amministrazione comunale – Delibera n. 511/20/CONS.

In particolare, le comunicazioni dei titolari di cariche pubbliche pubblicate su profili Facebook personali che recano la condivisione di attività e contenuti propri dell’Ente sono stati ritenuti riconducibili all’Ente in quanto inducono i cittadini elettori destinatari ad attribuire all’Ente la provenienza della comunicazione. Es. – Delibera 340/21/CONS.

In caso di violazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni, oltre ai provvedimenti di urgenza di cui all’art.10, comma 9, finalizzati a “ripristinare l’equilibrio nell’accesso alla comunicazione politica“, l’Autorità adotta sanzioni di natura accessoria, ex art. 10, comma 8, lett. a), ordinando “la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l’indicazione della violazione commessa“,  entro le quarantotto ore successive all’accertamento della violazione o alla segnalazione. Es. Pubblicazione sul sito web dell’Ente, nella home page, e per la durata indicata, del messaggio di avvenuta violazione con espresso riferimento all’ordine dell’Autorità – Delibera 117/18/CONS.

Alla pubblicazione di tali messaggi si è negli ultimi anni aggiunta la richiesta di un comportamento conformativo dell’Amministrazione, consistente nella rimozione delle attività realizzate in violazione del divieto di comunicazione istituzionale al fine di far venir meno gli effetti lesivi prodotti durante il periodo di campagna elettorale. Es. Rimozione del volantino realizzato in violazione del divieto di comunicazione istituzionale, unitamente alla pubblicazione del messaggio – Delibera 140/19/CONS.

Tradotto significa che la pagina del comune si deve limitare a informazioni di servizio depersonalizzate, il Comune non può più patrocinare, promuovere, né organizzare eventi se associata a forme di pubblicizzazione dell’evento poste in essere dalla pubblica Amministrazione. Sono finiti i book fotografici coi capelli cotonati e i grandi sorrisi anche nelle pagine personali se si promuovono iniziative che possono essere ricondotte all’attività dell’Ente Locale. A tutela dei cittadini che sono poi le vere vittime della manipolazione della comunicazione, e di tutti i candidati saremo vigili sull’operato della macchina di propaganda messa in atto a discapito di Bagheria.
A proposito ma come è finita con la querela?

Pensa sempre con la tua testa. Resta sempre aggiornato con noi. Scegli tu come:


Scopri di più da L’inchiesta di Bagheria

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.