Gio. Set 19th, 2024

Inauguriamo come promesso uno spazio dedicato alla trattazione di alcuni casi giuridici che possano fare da linea guida a chi vive problematiche simili. Una rubrica di cui si occuperà l’Avvocata Rosa Guida.

Nel mese di Giugno scorso lo Studio Legale Guida ha ascoltato la storia di una signora, madre e casalinga che, lasciata dal marito con due figli a carico, vive in una situazione d’indigenza. Preme precisare che la signora non ha mai lavorato in quanto, da accordi con il marito, questa doveva occuparsi esclusivamente della casa e dei figli. A seguito della separazione nessun contributo economico le era stato versato.
La stessa allora ci chiedeva aiuto al fine di comprendere come difendere al meglio i propri diritti economici per sé e per i propri figli, posto che il figlio maggiorenne non è autosufficiente economicamente, soffre di varie patologie, e l’altra figlia è ancora minorenne. Per esaminare al meglio il caso è necessario considerare che la signora è stata posta in condizione di isolamento sociale dal marito già dai primi anni di matrimonio, seguendo il classico schema patriarcale ed arcaico moglie casalinga – marito lavoratore e che tale situazione non poteva essere risolta in breve, dato che, per la sua età ed istruzione, la stessa si trova fuori dal mercato del lavoro.

foto dal web

A tal proposito, secondo una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione, la casalinga ha diritto all’assegno economico se, per molto tempo, ha favorito la carriera del partner e la formazione del patrimonio familiare, sacrificando le proprie prospettive lavorative (Cass. sent. n. 6519/2020).
La stessa Corte, a Sezioni Unite, ha posto l’accento proprio sulla funzione retributivo-compensativa dell’assegno economico al coniuge più debole stabilendo infatti che tale contributo deve essere riconosciuto in considerazione degli apporti e dei sacrifici personali profusi nello svolgimento della (ormai definitivamente conclusa) esperienza coniugale. L’adeguato riconoscimento degli apporti di ciascuno dei coniugi alla vita familiare è l’indispensabile condizione per affrontare in maniera autonoma e dignitosa percorsi di vita definitivamente separati (Cass. S.U. sent. n. 32198/2021).

Pertanto, a nostro parere, sussiste per la moglie il diritto ad un sostegno economico.

In relazione al figlio maggiorenne dei due coniugi è necessario premettere che lo stesso ha concluso gli studi con enormi sacrifici anche in considerazione del fatto che il ragazzo è affetto da diverse patologie che gli impediscono, al momento, di trovare stabile impiego.

Appare doveroso premettere che, sul figlio maggiorenne non autosufficiente economicamente, il legislatore, ai sensi dell’art. 337 septies cc, ha stabilito che: il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico.

Recentemente anche la Cassazione si è espressa sul tema: “il riconoscimento del diritto al mantenimento dipende dal fatto che il figlio abbia curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e si sia attivato nella ricerca di un lavoro, allora la presenza di una patologia (a meno che la stessa non integri la condizione di grave handicap, che comporterebbe automaticamente l’obbligo di mantenimento; Cass. 21819/2021) influisce sul diritto al mantenimento se e nella misura in cui incide sulle capacità di impegno nella preparazione professionale o tecnica e nella ricerca lavorativa” (Cass. sent. n. 5177/2024).
Alla luce di quanto appena esposto, riteniamo che il diritto al sostegno economico spetti anche al figlio maggiorenne della coppia.

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